IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  apportare  modifiche  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la
disciplina a criteri di semplificazione e snellimento; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato -  citta'  ed  autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                               Oggetto 

 
  1. Il presente regolamento introduce modifiche  ed  abrogazioni  al
Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          2000, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.
          498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il titolo X del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 396 del 2000 reca: "Dei cambiamenti  e  delle
          modificazioni del nome e del cognome". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «12. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari, il Governo adotta misure per la  revisione  e
          la semplificazione dell'ordinamento dello stato  civile  di
          cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
          seguenti criteri: 
              a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
          civile; 
              b) eliminazione o riduzione delle  fasi  procedimentali
          che si svolgono tra uffici  di  diverse  amministrazioni  o
          della medesima amministrazione; 
              c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione  degli
          adempimenti richiesti al  cittadino  in  materia  di  stato
          civile; 
              d) revisione delle competenze e dei procedimenti  degli
          organi della giurisdizione volontaria in materia  di  stato
          civile; 
              e)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti; 
              f) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              g) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare, ove  cio'  non  ostacoli  la  conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando  l'obbligo  di  porre  in  essere   le   procedure
          stesse.».